PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 2114-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

          ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura in data 16 gennaio 2007;

          rilevato che durante il procedimento di conversione presso il Senato sono state inserite ulteriori disposizioni - 6 nuovi articoli e complessivi 42 nuovi commi - che hanno accentuato gli elementi di eterogeneità del testo, peraltro già presenti nella formulazione licenziata dalla Camera, la cui ratio unificante risulta costituita quindi in misura ancora maggiore dalla sola finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti, salvo specifiche disposizioni che non appaiono invece riconducibili a tale finalità (ad esempio, quelle recate all'articolo 3, comma 4-bis, all'articolo 4, commi 4-bis e 4-ter 3-quinquies, commi 2 e 3, all'articolo 6, commi 8-sexies e 8-septies, all'articolo 6-bis ed all'articolo 6-quater, commi 1 e 2);

          rilevato altresì che esso reca, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, due norme di carattere «sostanziale», il cui inserimento in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge; in particolare, i commi 2 e 3 dispongono, rispettivamente, il differimento di un termine per l'esercizio di una delega ed il conferimento di una nuova delega al Governo, peraltro senza l'espressa indicazione di principi e criteri direttivi; tali circostanze, per costante giurisprudenza del Comitato, sono da considerarsi in contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 (secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»), interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire anche che nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative;

          evidenziata la presenza di previsioni normative formulate in termini di interpretazione autentica, con conseguente efficacia retroattiva (articolo 3-quinquies, comma 3, e articolo 6, comma 8-septies), nonché di disposizioni che sospendono l'efficacia di discipline già operanti, determinando così la reviviscenza di norme abrogate o comunque non più applicabili, circostanza suscettibile di pregiudicare il ragionevole affidamento dei destinatari delle norme sulla stabilità delle regole poste dal legislatore (articolo 3, comma 3-ter; articolo l, comma 6-septies; articolo 6, comma 8-novies, i cui effetti di reviviscenza

 

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delle norme sono opportunamente specificati dal successivo comma 8-decies), in un caso sospendendo l'efficacia di un atto normativo di rango secondario (articolo 2, comma 5-ter); ed evidenziata infine la proroga disposta dall'articolo 6, comma 8-undecies, di un termine di non immediata scadenza (31 dicembre 2008) che viene posticipato al 31 dicembre 2015;

      ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento debba essere rispettata la seguente condizione:

          sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

              all'articolo i del disegno di legge di conversione, si sopprimano le disposizionì di cui ai comuni 2 e 3, in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento in esso di disposizioni destinate a conferire deleghe al Governo, ovvero ad incidere sul loro esercizio; peraltro, la delega prevista nel comma 3 dell'articolo in esame - che rinnova un'analoga delega, scaduta il 31 luglio 2003, originariamente prevista nella legge di ratifica della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, siglata a Oviedo il 4 aprile 1997 e del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998 - non esplicita i principi e criteri direttivi, che risulterebbero quindi desumibili per relationem dai due atti internazionali citati;

      il Comitato osserva altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 6, comma 8-sexies - ove si prevede che il divieto di assunzione per gli enti che non abbiano rispettato per fanno 2006 le regole del patto di stabilità interno non si applichi per l'anno 2007 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una diretta abrogazione della disposizione, contenuta nel comma 561 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007;

              all'articolo 6, comma 8-undecies - che proroga fino al 2015 un termine previsto dall'articolo 52, comma 12, della legge n. 289 del 2002 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di aggiornare il riferimento normativo, atteso che il citato comma 12 richiama l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, che è stato recentemente abrogato ad opera dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 219 del 2006;

              all'articolo 6-quater, comma 1 - ove si stabilisce un termine finale di efficacia delle «disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p)», dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se, come sembra possa desumersi dal successivo comma 2, ci si intenda riferire esclusivamente alla quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al primo periodo della citata lettera p), atteso che la disposizione della legge finanziaria cui

 

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si rinvia fa invece riferimento anche ad un'altra tipologia di quota fissa, concernente le prestazioni di pronto soccorso;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 6-sexies - che modifica il comma 619 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, al fine di consentire che i candidati ammessi pleno iure al concorso di dirigente scolastico siano nominati prioritariamente rispetto a quelli ammessi a seguito di provvedimento cautelare - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se la differenziazione tra i candidati ammessi al concorso pleno iure e quelli ammessi con riserva riguardi indistintamente tutti i candidati ammessi con riserva, ovvero solo quelli per i quali non si sia addivenuti ad un giudizio definitivo nelle sedi giurisdizionali o amministrative.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

      La II Commissione,

          esaminato il disegno di legge in oggetto:

              rilevato che all'articolo 1 del disegno di legge di conversione è inserito il comma 3 volto ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi finalizzati a garantire l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai princìpi ed alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, siglata a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché alle disposizioni del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998;

              considerato che in relazione ai citati schemi di decreti legislativi non è previsto il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che appare opportuno in considerazione della rilevanza della predetta Convenzione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente il parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in oggetto.

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno dì legge n. 2114-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

          evidenziato come il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge preveda opportunamente che, al fine di poter fruire dei crediti d'imposta previsti dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 in favore degli investimenti produttivi nelle aree in ritardo di sviluppo, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, possono completare gli investimenti, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2007 ed il 31 dicembre 2008, raccogliendo un'osservazione in tal senso contenuta nel parere espresso dalla Commissione Finanze in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          con riferimento al comma 8-quinquies dell'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinate la formulazione del primo periodo, la quale indica che la previsione agevolativa ivi contenuta si applica entro un limite di spesa, con quella del secondo periodo del medesimo comma, il quale indica che la disposizione costituisce invece una mera previsione di spesa.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

      La VIII Commissione,

          esaminato il disegno dì legge n. 2114-B, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni dì delegazione legislativa»;

          valutate le disposizioni introdotte dal Senato in relazione a numerose materie di interesse della VIII Commissione;

          preso atto delle ragioni che si pongono alla base delle proroghe disposte dalle citate disposizioni e rilevato che - pur a fronte degli ormai ristretti termini per la definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 300 - sarebbe risultato oltremodo opportuno porre la VIII Commissione nelle condizioni di approfondire in maniera adeguata i profili di competenza;

          osservato, a tal fine, che sarebbe utile poter chiarire - anche mediante apposite modifiche del testo - taluni aspetti problematici relativi ad alcune delle disposizioni di interesse della VIII Commissione;

          considerato, peraltro, che le modificazioni introdotte dal Senato, in linea generale, intervengono in misura positiva su alcune questioni caratterizzate da particolare urgenza;

          apprezzata, in tale quadro, la disposizione di proroga di cui all'articolo 3, comma 3-ter, che investe la questione dell'affidamento dei lavori e delle forniture per la manutenzione delle infrastrutture stradali da parte delle società concessionarie, già segnalata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria nel corso dell'audizione informale svolta il 25 gennaio scorso presso la VIII Commissione sulle problematiche derivanti dall'attuazione del codice dei contratti pubblici;

          preso atto dell'ampiezza dell'intervento previsto dall'articolo 3-quinquies, che dispone la proroga di termini per l'accesso a misure agevolative da parte delle imprese collocata in determinate aree geografiche del Paese e, in particolare, in Piemonte, dettando una ampia e complessa disciplina anche in materia di zone a rischio di esondazione;

          ritenuta, altresì, condivisibile la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, che consente ai consorzi per il recupero di rifiuti margini temporali più congrui per l'adeguamento dei propri statuti ai principi del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in considerazione delle preannuziate misure correttive ed integrative del decreto medesimo, che saranno a breve trasmesse al Parlamento per i pareri di competenza;

 

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      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 3, comma 3-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire il differimento dell'efficacia, piuttosto che alla disposizione della legge finanziaria per il 2007 che ha novellato il decreto-legge n. 262 del 2006, direttamente al testo del citato decreto-legge n. 262, come novellato dalla stessa legge finanziaria per il 2007;

          b) all'articolo 3-quinquies, comma 1, si raccomanda inoltre di precisare, per un verso, a quale termine dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 220 del 2004 faccia rinvio il comma citato e, per altro verso, quale sia l'ordine di priorità nell'accesso ai finanziamenti agevolati, considerato anche che lo stesso articolo precisa che tali finanziamenti sono prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate ed individua differenti categorie di soggetti aventi diritto (che abbiano attività in corso, che abbiano cessato l'attività, che abbiano insediamenti ricompresi in aree soggette a vincolo).


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (n. 2114-B Governo);

          ritenute condivisibili le modifiche apportate dal Senato all'articolo 6, comma 8, sia con riferimento al mantenimento in bilancio delle somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e non impegnate entro il 31 dicembre 2006, che con riguardo al differimento del termine per l'emanazione del regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato in prima lettura dalla Camera il 31 gennaio 2007 e modificato dal Senato il 15 febbraio 2007;

          valutate positivamente le disposizioni contenute nel comma 4-bis dell'articolo 4 relativamente alla proroga del termine per il completamento degli investimenti per i quali è riconosciuto il credito d'imposta ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e le disposizioni relative alla proroga del termine per l'emanazione dello specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese di cui al comma 4-ter dell'articolo 4;

          valutate altresì positivamente le disposizioni di cui al comma 7-ter dell'articolo 6 relative alla non applicabilità nelle province autonome di Trento e Bolzano della proroga di tutte le grandi concessioni idroelettriche in corso disposta dall'articolo 1 comma 485 della legge n. 266 del 2005;

          ribadita l'esigenza di interventi complessivi e organici, e non parziali per materia o territorio di applicazione, in materia di energia;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE